Contratto di subappalto e interventi di manutenzione straordinaria
In generale, ai contratti di subappalto è applicabile l’aliquota IVA relativa all’appalto principale.
In tal senso, l’Amministrazione finanziaria si è espressa nella Circolare 21.2.73, n. 20, affermando
che “il trattamento di favore stabilito per il contratto di appalto trova applicazione anche per i
connessi contratti di sub – appalto”.
In deroga a tale principio generale, con specifico riferimento ai contratti di subappalto relativi agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione
abitativa per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai sensi dell’art. 7, comma
1, lett. b) Legge n. 488/99, nella CM 7.4.2000, n. 71/E il Ministero delle Finanze ha precisato che
tale orientamento non può essere seguito, in quanto la disposizione agevolativa è applicabile alla
prestazione avente ad oggetto l’intervento di recupero nella sua unitarietà .
Nei rapporti tra impresa appaltatrice e subappaltatore non è infatti possibile effettuare il raffronto
tra valore dei beni finiti e valore complessivo dell’intervento, necessario ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione.
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